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Regolamento per la tutela giurisdizionale concernente i dipendenti

  • Art.6 - bis
    Del procedimento avanti al Collegio d'appello
    • 1. L'impugnazione, motivata a pena di inammissibilità, deve essere proposta con atto depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza della Commissione giurisdizionale. Ai fini della presentazione dell'impugnazione si applica l'articolo 4, commi 3 e 4.
    • 2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria comunica copia dell'atto di impugnazione all'altra parte, forma il fascicolo acquisendovi gli atti del giudizio di primo grado e lo presenta al Presidente del Collegio d'appello. Il Presidente con decreto designa il relatore e convoca il Collegio d'appello per una udienza non anteriore a sessanta e non posteriore a novanta giorni dal deposito dell'impugnazione, salva la sospensione dei termini prevista dall'articolo 8.
    • 3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, il Collegio d'appello delibera sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, del presente regolamento, ovvero sull'impugnazione dell'ordinanza di cui all'articolo 9, comma 2.
    • 4. La Segreteria dà comunicazione del decreto alle parti, che hanno facoltà di depositare scritti difensivi fino a quindici giorni prima della seduta fissata per la discussione.
    • 5. Non è ammesso il deposito di nuovi documenti.
    • 6. Le parti che ne abbiano fatto richiesta, al più tardi, con le difese scritte di cui al comma 4 sono ammesse all'illustrazione orale delle conclusioni subito dopo la relazione. Non sono ammesse repliche, salve eccezionali deroghe consentite dal Presidente. Il Presidente del Collegio può disporre, su richiesta di parte, la pubblicità dell'udienza.
    • 7. Dichiarata chiusa la discussione, il Collegio delibera la sentenza nella stessa seduta.
    • 8. Alle sentenze del Collegio d'appello si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 5, commi 8, 9 e 10 del presente regolamento.
    • 9. Avanti al Collegio d'appello, l'Amministrazione è rappresentata dal Segretario generale, che può delegare a sostituirlo un Vicesegretario generale o un consigliere Capo Servizio. Il ricorrente può comparire personalmente ovvero farsi rappresentare da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato.
    • 10. Le parti possono farsi assistere da un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.